REGOLAMENTO REGIONALE PUGLIESE N.26 DEL 9 DICEMBRE 2013 SULLA “DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA “

Sintesi delle variazioni apportate dal regolamento regionale pugliese n.26 del 9 dicembre 2013 sulla “disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia pubblicato nel bur n.166 del 17/12/2013.

REGOLAMENTO REGIONALE PUGLIESE N.26 DEL 9 DICEMBRE 2013 SULLA “DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA “

Il 16 febbraio 2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia per la Regione Puglia.

Tra le novità essenziali rispetto alle disposizioni preesistenti si possono evidenziare le seguenti:

- E’ obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche, di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche per gli usi previsti. L’obbligo di riutilizzo si applica altresì alle istanze di rinnovo delle autorizzazioni in essere.

- Il titolare dello scarico è tenuto a richiedere all’Autorità competente autorizzazione al fine dell’attivazione dello scarico prima della realizzazione delle opere.

L’attuazione del rispetto dell’obbligo di riutilizzo necessiterebbe di ulteriori precisazioni, in quanto la normativa non chiarisce i criteri per determinare il valore del volume della vasca di accumulo rispetto ad esempio alla superficie di raccolta delle acque piovane; inoltre non definisce le caratteristiche chimico-fisiche e biologiche per i vari usi, visto che, ai fini del riutilizzo, le acque piovane provenienti da superfici che non movimentano sostanze pericolose, non sono soggette alla tab. 1 del RR n. 8 del 18 aprile 2012 sul riutilizzo delle acque depurate, né al rispetto dei limiti del DM 185/03 sul riutilizzo delle acque reflue. La normativa lascia quindi al tecnico progettista una elevata discrezionalità per la soluzione della problematica del riutilizzo.

La definizione delle caratteristiche chimico-fisiche biologiche per il riutilizzo influenza lo schema e il costo di trattamento delle acque.

Allo stato attuale per la soluzione del problema è necessaria una interazione tra progettista, costruttore dell’impianto e Ente autorizzatore.

 

Le principali precisazioni del nuovo Regolamento rispetto alle disposizioni precedenti riguardano:

- Il calcolo dell’acqua di prima pioggia: è stato precisato che va “valutata al netto delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse.

- Il franco di sicurezza: “Il suo spessore minimo deve essere di 1,5 m.”

- La dissabbiatura: “trattamento per la rimozione di particelle solide sospese di dimensioni superiori a 0,20 mm”.

- Le zone di rispetto dalle opere di captazione di acque destinate a consumo umano e per uso irriguo (art. 2,7 e 13 Regolamento).

- E’ obbligatoria l’impermeabilizzazione dei piazzali per quelle attività in cui vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose (ciò comporta per esempio, che i depositi di veicoli destinati alla demolizione non possono essere realizzati su superfici non impermeabilizzate).

 

SCHEMI E IMPIANTI DI TRATTAMENTO
Superfici senza il rischio di dilavamento di sostanze pericolose

Per quanto riguarda il trattamento di acque piovane provenienti da superfici in cui non vi è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose (es. viabilità, parcheggi, aree commerciali, aree residenziali, aziende agricole, etc) la normativa indica essenzialmente due modalità:

 

Separazione della prima pioggia in vasca a tenuta stagna, trattamento della stessa mediante grigliatura, dissabbiatura e disoleazione entro le 48 ore successive alla fine dell’evento meteorico, invio delle acque successive alla prima pioggia direttamente allo smaltimento.
Trattamento di tutte le acque meteoriche con impianto in continuo di grigliatura disabbiatura e disoleazione dimensionato alla portata massima di afflusso considerando i dati di piovosità su un tempo di ritorno di almeno 5 anni.

Dalla nostra esperienza abbiamo evinto che l’impianto di trattamento in continuo ha costi generalmente inferiori rispetto a quello che prevede l’accumulo ed il trattamento della sola acqua di prima pioggia, specie per piccole superfici in quanto evita, tra l’altro, i costi connessi sistema di sollevamento per lo svuotamento della vasca di accumulo.

 

La CTA Costruzioni Tecnologie Ambiente ha elaborato una gamma di soluzioni impiantistiche adatte a tutte le esigenze. La serie MF costituisce una tipologia di impianti di trattamento in continuo semplice ed economica utilizzata con successo in svariate applicazioni.

 

Superfici con il rischio di dilavamento di sostanze pericolose

Per quanto riguarda le superfici in cui vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da tali superfici sono considerate a tutti gli effetti scarichi liquidi soggetti al D.Lgs 152/06 e pertanto devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta per essere trattate prima dello smaltimento in accordo al D.Lgs prima detto.

Le acque meteoriche successive a quelle di prima pioggia devono subire invece, prima dello smaltimento, almeno un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione.

 

Sono un esempio le attività indicate nel nuovo Regolamento:

a. Industria petrolifera;
b. Industrie ed impianti chimici;
c. Impianti di produzione e trasformazione dei metalli e dei minerali;
d. Trattamento e/o rivestimento dei metalli;
e. Concia e tintura delle pelli e del cuoio;
f. Produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
g. Produzione di pneumatici;
h. Aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
i. Produzione di calcestruzzo;
j. Aree intermodali destinate all’interscambio di merci e materiali;
k. Autofficine;
l. Carrozzerie;
m. Depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi;
n. Depositi di rottami e/o produzione di fluff;
o. Depositi di veicoli destinati alla demolizione, attività di demolizione di autoveicoli;
p. Impianti di trattamento delle acque reflue industriali;
q. Attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
r. Attività in cui vi sia il deposito, il carico, lo scarico, il travaso delle sostanze di cuialle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm.ed ii.;
s. Attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.

Il tipico schema di trattamento, per le acque provenienti da tale attività, può essere così riportato:

 

Le acque di prima pioggia devono essere sottoposte entro 48 ore dal termine dell’evento meteorico ad un trattamento depurativo rispettando i valori limite riportate nelle tabelle del Dlgs 152/06 previste per il sito di smaltimento.

La scelta dello schema e del processo di trattamento dipende dai volumi e caratteristiche delle acque di prima pioggia, e dal destino finale dell’acqua trattata (riutilizzo e/o sito di smaltimento)

Gli schemi di trattamento delle acque di prima pioggia utilizzati nella gran parte delle applicazioni sono essenzialmente i seguenti:

Filtrazione sabbia e carbone attivo (serie PCM)

Trattamento mediante elettroflocculazione (serie EF)

Trattamento mediante Impianto Chimico-fisico (serie CF)

I sistemi di trattamento della serie MP sono stati ideati dalla CTA Costruzioni Tecnologie Ambiente per il trattamento delle acque piovane provenienti da superfici in cui vi è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose e prevedono i diversi schemi di trattamento a seconda dell’applicazione e della tipologia di refluo da trattare.


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